La Normativa F-Gas

Il Regolamento Europeo F-Gas 517/2014 ha l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 79% entro il 2030.

Modalità di intervento

Riduzione progressiva dell’introduzione di F-Gas sul mercato dell’Unione Europea

Riduzione progressiva dell’introduzione di F-Gas sul mercato dell’Unione Europea

Restrizioni d’uso di F-Gas ad alto GWP in nuovi impianti

Restrizioni d’uso di F-Gas ad alto GWP in nuovi impianti

Restrizioni d’uso di F-Gas ad alto GWP per la manutenzione di impianti esistenti

Restrizioni d’uso di F-Gas ad alto GWP per la manutenzione di impianti esistenti

La certificazione F-Gas

Il Regolamento F-Gas ha introdotto ulteriori prescrizioni per i soggetti che forniscono gas fluorurati, richiedendo di creare e mantenere per almeno 5 anni dei registri con tutte le informazioni rilevanti sugli acquirenti di gas fluorurati.

Con il DPR 146/2018 il Ministero dell’Ambiente ha istituito il Registro Nazionale Telematico per il tracciamento dei prodotti fluorurati, al quale devono essere iscritti tutti gli operatori del settore inclusi i rivenditori di F-Gas. Anche gli acquirenti di F-Gas che non sono tenuti a fornire copia della loro certificazione (rivenditori e costruttori che non fanno uso di gas fluorurati al di fuori delle loro unità produttive) dovranno richiedere e conservare la documentazione dei loro clienti che utilizzano F-Gas.

Il controllo delle perdite di F-Gas

Il Regolamento F-Gas ha anche modificato le soglie di controllo delle perdite dagli impianti, sostituendo ad indicazioni di quantitativo di gas (kg) le quantità equivalenti di anidride carbonica (ton CO2 equivalente).

Le soglie limite per effettuare i controlli e la loro frequenza dipendono ora dal GWP del gas presente nell’impianto.

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